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Edilizia: le figure professionali del cantiere e il loro ruolo

Edilizia: le figure professionali del cantiere e il loro ruolo

La figure professionali del Cantiere Edile

Come in un vero e proprio palcoscenico mobile, le figure professionali del cantiere edile sono chiamate a mettere in scena le proprie competenze e recitare il loro ruolo specifico, assumendosi le responsabilità che ne derivano, in modo corale. Soltanto così la “macchina” che fa muovere un cantiere può funzionare alla perfezione e permettere ai lavori di andare avanti nel migliore dei modi e secondo i principi che le leggi prescrivono.

In questo articolo andiamo a vedere chi sono e quali funzioni hanno gli addetti ai lavori, prendendone in considerazione uno alla volta, per spiegare al meglio il loro ruolo.

  1. Il Committente
  2. Il Responsabile dei lavori
  3. Il Coordinatore per la progettazione
  4. Il Coordinatore per l’esecuzione
  5. L’Impresa
  6. I Progettisti

Il committente

Deus ex machina, soggetto senza cui nessun cantiere potrebbe prendere piede è il committente: l’opera viene realizzata per conto di quest’ultimo, indipendentemente se ci saranno frazionamenti eventuali nella realizzazione. Può essere un soggetto privato (un’agenzia immobiliare, una amministrazione condominiale, i singoli soggetti giuridici e il privato cittadino) o un soggetto pubblico (per esempio una giunta comunale); nel caso in cui si tratti della realizzazione di un’opera pubblica è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa. Il committente nomina inoltre il direttore dei lavori, il direttore delle opere strutturali, il collaudatore generale (nel caso di opere pubbliche), il collaudatore delle opere strutturali.

Il Responsabile dei lavori

È il soggetto che, nei cantieri temporanei o mobili, può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti di progettazione o dell’esecuzione o del controllo dellesecuzione dell’opera. Con l’approvazione del Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n. 106, non coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.

Il Coordinatore per la progettazione

È incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori; è una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, per l’attività specifica di progettazione nel caso in cui si realizzano cantieri ove sia prevista la presenza di più imprese, anche in momenti distinti e non contemporanei.

Il Coordinatore per l’esecuzione

Detto anche coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera è una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuata ed incaricata dal Committente / Datore di lavoro o dal Responsabile dei Lavori per verificare fondamentalmente, attraverso idonee attività di coordinamento con gli altri soggetti, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici e/o prestatrici d’opera delle disposizioni di sicurezza loro pertinenti come indicate nel piano di sicurezza ed in particolare la corretta e puntuale applicazione di tutte le misure di prevenzione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L’Impresa

Con la dizione generale di “impresa” si indica il soggetto esecutore dell’opera, vale a dire la struttura organizzativa-produttiva alla quale viene demandata l’esecuzione dei lavori. Tale conferimento avviene generalmente mediante “contratti di appalto” di diverso tipo e a seguito dell’espletamento di diverse procedure. L’organizzazione dei lavori necessari al compimento di un’opera è un’attività propria dell’appaltatore, il quale esplica la sua funzione imprenditoriale stabilendone le modalità di attuazione.

L’impresa affidataria è quella titolare di un contratto diretto con il Committente e può avvalersi, per l’esecuzione dell’opera, di Imprese Esecutrici/Subappaltatrici.

L’impresa che esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali è detta invece esecutrice.

Infine il Lavoratore autonomo è quel soggetto che esercita la propria attività nei cantieri senza vincolo di subordinazione.

Il ruolo dei Progettisti

Figure essenziali per il compito che svolgono all’interno di un cantiere, e quindi nella realizzazione di un’opera edile, sono coloro che redigono un progetto, spesso di carattere architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di progettazione. Nell’ambito architettonico-edilizio, i professionisti massimamente competenti in progettazione sono essenzialmente l’ingegnere e l’architetto, a cui si affiancano figure come il geologo, il geometra e il perito industriale.

Ma quali responsabilità ha un progettista?

La questione riguarda innanzi tutto il tipo di rapporto che lega quest’ultimo al committente: il progettista contrae infatti un’obbligazione di risultato. Ciò significa che la prestazione del tecnico in questione non si esaurisce una volta redatto il progetto, ma si concretizza nel raggiungimento del risultato richiesto dal committente, che coincide con l’effettiva realizzabilità dell’opera secondo le aspettative dello stesso committente.

Sono due le responsabilità del progettista: contrattuale e derivante dal compimento di un fatto illecito.

La prima riguarda inadempienze di tipo contrattuale; la seconda invece tiene conto di errori o mancanze nella stesura di un progetto, nei calcoli strutturali o nella preparazione degli elaborati, le cui conseguenze hanno causato danni a cose o persone. Bisogna quindi analizzare sia l’aspetto tecnico del progetto, sia l’iter autorizzativo per valutare tutte le responsabilità.

Dal punto di vista tecnico è necessario fare attenzione a possibili “sbagli” che possono nascere da una errata valutazione dello stato di fatto (rilievi, stato effettivo dei luoghi, sondaggi, preesistenze archeologiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.) oppure problemi che possono emergere per soluzioni o scelte tecniche non adeguate alle condizioni effettive.

Per quanto riguarda poi il percorso di autorizzazione, possono verificarsi problemi legati alla mancata valutazione di tutti i vincoli presenti nell’area sottoposta a lavori (le inadempienze in questi casi possono ritardare o bloccare i lavori, talvolta anche in modo permanente). Non da meno i rischi legati all’incremento dei costi progettuali che attengono, ad esempio, alle prescrizioni derivanti dalle varie autorizzazioni. Infine le possibili difficoltà sui tempi di conclusione dei vari percorsi autorizzativi.

Un progettista ha comunque tutti gli strumenti necessari per tutelarsi da eventuali errori, come ad esempio l’assicurazione RC professionale, obbligatoria dal 2013.

Infine, nella valutazione complessiva della responsabilità del progettista bisogna tener presente che la determinazione sull’eventuale grado di colpa fatta da un giudice (colpa lieve o colpa grave), sarà formulata sulla base delle condizioni in cui si è venuta a creare lattribuzione di responsabilità.

 

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